Art. 20.
(Presidente).

      1. Presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede; la sua nomina è indipendente da quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
      2. Il presidente è il legale rappresentante della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che gli atti da esso deliberati abbiano esecuzione.
      3. La fondazione dell'Accademia di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia medesima, che svolge anche le funzioni di direttore generale e di direttore artistico.
      4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.